Un controllo ispettivo in un cantiere edile non rileva ponteggi irregolari, protezioni mancanti o pericoli immediatamente visibili. Emergono, però, tre carenze organizzative: non è dimostrata l’idoneità sanitaria dei lavoratori , manca la prova della formazione generale e specifica e non risulta individuato il preposto . Si tratta di omissioni meramente documentali, tali da giustificare la non punibilità per particolare tenuità del fatto? Con la sentenza n. 23909/2026 , la Cassazione chiarisce che questi adempimenti non possono essere ridotti a semplici attestazioni cartacee. Formazione, sorve...
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Carenze documentali in cantiere consentono l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Fonte: Biblus ACCA - Impiantistica